Considerata la varietà e l’importanza della polizza RCA è fondamentale conoscere a fondo tutte le caratteristiche del contratto assicurativo.
La polizza di Responsabilità civile auto, meglio conosciuta come RCA, è il contratto assicurativo che copre i danni involontariamente causati a persone o cose dalla circolazione del veicolo assicurato.
Obbligatoria per legge, la polizza RCA risarcisce i danni fino a un massimale prestabilito ed il premio da pagare varia in base a diversi fattori (per es. dati del proprietario, marca e modello del veicolo, ecc…).
La copertura della polizza RCA può essere integrata da garanzie accessorie e facoltative che tutelano:
Prima di sottoscrivere una polizza assicurativa è altresì importante conoscere il significato di alcune parole ricorrenti nel lessico assicurativo.
Per sinistro stradale s'intende un incidente, o evento dannoso, che innesca le garanzie presenti in polizza. Può essere per esempio l’incidente da circolazione, che attiva la garanzia RCA, oppure il furto o l’incendio dell’auto nel caso in cui l’auto sia stata assicurata anche per questa tipologia di eventi.
È la somma dovuta dalla compagnia di assicurazione in caso di sinistro, al netto di eventuali franchigie o scoperti, se previsti dalla polizza.
Il termine massimale identifica la somma massima che la compagnia assicurativa si impegna a pagare per risarcire il danno provocato a terzi e a cose dall’assicurato in caso di incidente.
Lo scopo è garantire la possibilità a chi ha cagionato un dolo per colpa di risarcire la o le vittime e, contemporaneamente, tutelare le vittime stesse, creando la certezza del risarcimento.
Per la garanzia RCA la legge prevede, nel caso delle autovetture, un massimale minimo per singolo incidente di 6.070.000 euro per danni alle persone e un massimale minimo di 1.220.000 euro per danni alle cose.
Questo a prescindere dal numero delle persone coinvolte, sia che siano ferite, morte o che abbiano subìto un danno ad animali oppure cose. Se il risarcimento dovesse essere superiore, l'assicurato dovrà pagare la differenza di tasca sua.
Per essere più tranquilli è possibile negoziare al rialzo i massimali minimi insieme con la compagnia assicurativa: in questo modo è possibile renderli adeguati e consoni alla realtà dei fatti e garantirsi una maggiore tutela.
Il diritto di rivalsa è una facoltà prevista per legge, in base alla quale una compagnia assicurativa può richiedere all’assicurato la restituzione, in parte o in totale, della somma versata in seguito ad un incidente.
Una compagnia può esercitare il diritto di rivalsa ad esempio, nel caso in cui il conducente dell’auto provochi un incidente in stato di ebbrezza e la polizza preveda un’esclusione per i relativi sinistri. In questo caso l’assicurazione paga il risarcimento ai danneggiati e chiede poi all’assicurato il rimborso di quanto pagato.
È la somma indicata in polizza che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro per ciascuna garanzia.
Nel caso della garanzia furto, per esempio, la somma assicurata è l’importo massimo che la compagnia assicurativa riconosce al proprietario dell’auto in caso di furto.
È responsabile di colpa grave il conducente che mette seriamente in pericolo la sicurezza degli altri violando il codice della strada, ad esempio non rispettando il semaforo rosso, o compiendo un’inversione a U o un sorpasso avventato con doppia striscia continua. Se l’automobilista provoca un incidente per un’infrazione come questa, e non è presente in polizza l’estensione della copertura ai casi di “colpa grave”, la compagnia assicurativa può fare ricorso e ridurre l’importo da pagare per i danni causati.
Il premio assicurativo rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore e deve essere versato sempre anticipatamente rispetto all’operatività della copertura assicurativa. Può essere versato in un’unica soluzione o, se la compagnia di assicurazione lo prevede, può essere rateizzato, ovvero pagato in più tranche.
Nel caso di una polizza RCA, si intende la parte di rimborso di un danno che rimane a carico del contraente della polizza.La franchigia è espressa in cifre mentre lo scoperto in misura percentuale sull’ammontare del danno.
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