In determinati casi il contratto può prevedere la possibilità di dirimere eventuali controversie insorte tra la Compagnia e l’Assicurato affidando la soluzione del conflitto a degli esperti (un arbitro o un collegio di arbitri).
Ad esempio, in caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e sulle sue conseguenze, il contratto può prevedere che la loro risoluzione possa essere demandata a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo.
CHI PUÒ ATTIVARLA
Nei casi e alle condizioni previste dal contratto, ogni Assicurato che non sia soddisfatto dell’esito del procedimento di liquidazione.
QUANDO E COME SI ATTIVA
Con comunicazione alla Compagnia con la quale si informa dell’intenzione di intraprendere la procedura di Arbitrato prevista dal contratto.
COME FUNZIONA
Una volta che la Compagnia viene informata dall’Assicurato della volontà di intraprendere questa procedura, verrà attivato l’Arbitrato con le modalità stabilite dal contratto.
In particolare, quando il contratto preveda un collegio di tre esperti, ogni parte nominerà un proprio consulente tecnico mentre il terzo sarà nominato con le modalità previste contrattualmente.
DURATA
Non sono previsti termini di durata.